Il decreto legge Semplificazioni (DL 31 maggio 2021 n. 77) modifica la disciplina del Superbonus 110 %, facilitando l’accesso ai benefici e diminuendo i tempi del procedimento. Il decreto è intitolato “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Come si può intuire, include al suo interno le regole di attuazione del PNRR.

Con riferimento al Superbonus, in ogni caso, questi sono i provvedimenti più importanti:

  • Non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo;
  • Gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione straordinaria;
  • Tra gli interventi trainati rientra anche l’eliminazione di barriere architettoniche;
  • Si può usufruire del bonus anche se si eliminano barriere architettoniche in edifici dove non abitano over 65 o disabili;
  • Il limite di spesa per Onlus, Organismi di vigilanza e Associazioni di promozione sociale viene modificato.

Le semplificazioni del Superbonus al 110%: basta la CILA

Tra le novità del DL Semplificazioni, c’è la possibilità di iniziare i lavori presentando solo la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata). Quest’ultimo è un documento che viene rilasciato, anche in forma digitale, dall’ufficio tecnico del Comune.

Pertanto, è possibile cominciare la ristrutturazione senza dover attestare gli estremi dello stato legittimo dell’immobile. A meno di irregolarità riscontrate nell’edificio. Si tratta di una modifica che può far risparmiare almeno tre mesi, ovvero il tempo medio di produzione dell’attestazione. Secondo il Ministero della Pubblica Amministrazione, inoltre, l’eliminazione di questo passaggio porterà a un risparmio di € 110 milioni di adempimenti burocratici.

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Come funzionano i nuovi termini di decadenza del Superbonus al 110 %

Il comma 13-ter del decreto legge pubblicato da poco in Gazzetta Ufficiale specifica i nuovi termini di decadenza delle agevolazioni. In particolare, il bonus può essere revocato in caso di:

  • Mancata presentazione della CILA;
  • Realizzazione di interventi differenti da quelli descritti nella CILA;
  • Assenza dell’attestazione del titolo abitativo o dell’epoca di realizzazione degli edifici;
  • Attestazioni false.

Inoltre, l’eliminazione della presentazione dello stato legittimo degli immobili non deve essere intesa come un condono. Ogni valutazione sulla legittimità dell’edificio, infatti, resta impregiudicata.

Proroga della scadenza secondo il Decreto Semplificazioni

Per quanto riguarda il tema delle scadenze, il decreto Semplificazioni va ad aggiornare quanto già espresso dal D.L 59/2021 e dalla legge di conversione del decreto Sostegni.

La data del 31 dicembre 2022, entro la quale dovevano corrispondere le spese per i condomini, rimane come termine generale. A questa, però, si aggiungono le seguenti modifiche:

  • Gli immobili con due o quattro unità immobiliari ricadono nella scadenza già indicata. Se al 30 giugno 2022 i lavori eseguiti raggiungono il completamento del 60%, la detrazione spetta anche per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
  • Per IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e altri istituti, è prevista una proroga di 6 mesi. Gli interventi agevolati che alla data del 30 giugno 2023 risultano completati almeno al 60%, potranno godere di detrazioni al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • Non sono previste proroghe per edifici unifamiliari, cooperative, Onlus, associazioni sportive e dilettantistiche. Il termine ultimo, in questi casi, è fissato al 30 giugno 2022.

Le novità sulle barriere architettoniche

Oltre alla sostituzione della CILA, il decreto Semplificazioni porta con sé altre novità di rilievo. Tra le altre, quella relativa alle barriere architettoniche, la cui eliminazione diventa un intervento trainato dal super sismabonus, e non solo dal super ecobonus.

È possibile quindi accedere alla detrazione del 110 % anche per gli interventi che vanno a eliminare le barriere architettoniche, se realizzate congiuntamente a opere che migliorano la tenuta sismica degli edifici. Anche in questi casi, poi, sarà possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per una spesa massima di € 96.000.

Per ultimo, va detto che i benefici fiscali legati alla rimozione delle barriere architettoniche valgono pure in edifici dove non abitano over 65 o disabili.

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I limiti di spesa aggiornati per Onlus, Odv e Aps

Novità riguardano poi Onlus, Organismi di vigilanza e Associazioni di promozione sociale. I nuovi interventi vogliono portare a una distribuzione dei benefici più equa, che riguardi quindi anche le organizzazioni non lucrative. Nello specifico, gli interventi coinvolgono le attività di questo tipo che:

  • Svolgono attività socio-sanitarie;
  • Sono guidate da un consiglio di amministrazione i cui membri non percepiscono compensi;
  • Posseggono immobili delle categorie catastali B/1 e D/4.

In questi casi, il limite di spesa ammesso alle detrazioni deve essere moltiplicato per il rapporto tra superficie complessiva dell’immobile coinvolto e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.

Le opportunità del Superbonus 110% da cogliere al volo con Erreci

Erreci è già fortemente impegnata a offrire servizi legati al Superbonus 110 %. Tra gli altri, è possibile rivolgersi ai nostri esperti per interventi come:

  • Installazione di impianti fotovoltaici e batterie;
  • Montaggio di pompe di calore;
  • Allacciamento di colonnine di ricarica per auto elettriche.

Grazie agli interventi previsti dal Decreto Semplificazioni, ora, è ancora più semplice e rapido approfittare di tutte le opportunità del Superbonus 110 %. Per maggiori informazioni, potete telefonare allo 0331 354554, o sfruttare tutti i riferimenti inclusi nella pagina Contatti.