Per quanto riguarda le forniture di luce e gas bisogna capire fin da subito se nei nuovi locali i contatori sono presenti e successivamente se sono attivi o meno (se c’è il gas e la luce in casa o meno).

La procedura necessaria per sottoscrivere un contratto di fornitura per la tua nuova abitazione varia a seconda dei casi in cui puoi trovarti.

1. Contatore assente

Se l’abitazione fosse sprovvista del contatore (può capitare in una casa che non è mai stata abitata o magari edificata da poco), dovrai procedere all’allacciamento della fornitura. In base alla tipologia dei lavori da realizzare cambia il tempo necessario per l’allaccio: nei casi più semplici e comuni per allacciare un contatore la tempistica è di circa un mese.

Qualora il contatore del gas sia invece stato rimosso all’atto della piombatura, (previa richiesta del precedente inquilino di chiusura dell’utenza) semplicemente perchè era obsoleto; dovrebbe comunque esserci un cartellino o un riferimento sulla presa stessa con l’indicazione del PDR (punto di riconsegna). Dovrai quindi comunicare al nuovo fornitore tale dato per poter procedere con l’attivazione.

2. Contatore presente e non attivo (mai attivato prima d’ora)

Tale caso è molto comune in una nuova abitazione appena costruita nella quale il costruttore ha richiesto solo la posa del contatore senza mai attivarlo. In questo caso, dovrai richiedere una prima attivazione per aprire il contatore. 

3. Contatore presente e non attivo (attivato nel passato)

Qualora il precedente inquilino avesse chiuso il contatore la procedura da richiedere in questa circostanza è il subentro per avviare la pratica di attivazione del contatore.

4. Contatore presente e attivo 

Se invece è presente un contatore attivo, dovrai effettuare la voltura ossia un cambio d’intestatario. Il contratto delle utenze di luce o gas non si può trasferire da una casa all’altra. Per farlo dovrai contattare il fornitore scelto dal precedente inquilino con i dati di entrambe le persone e quelli dell’utenza (indirizzo e numero cliente o POD). Con questa operazione diventi il nuovo intestatario della fornitura, accettando automaticamente le condizioni economiche del vecchio inquilino. Alcuni fornitori danno altresì la possibilità di sottoscrivere anche nuove condizioni contrattuali.

Prima di contattare il fornitore di energia elettrica e/o gas per effettuare una voltura o un subentro assicurati di avere con te i dati seguenti:

  • I tuoi dati personali: codice fiscale, carta d'identità dell'intestatario del contratto (anche una fotocopia, sempre utile), recapito telefonico, indirizzo...
  • Per la Luce il codice POD oppure per il Gas il codice PDR, che trovi sulla bolletta del precedente inquilino.
  • L'autolettura del contatore
  • le coordinate del conto corrente bancario/postale (se richiedi il pagamento tramite SDD, con addebito diretto sul tuo conto corrente)
  • solo in caso di voltura, l'indirizzo di recapito della fattura di conguaglio finale di chi lascia l'unità immobiliare
  • Solo per il contratto LUCE: la potenza impegnata
  • Solo per il contratto LUCE se si tratta di prima casa: l'autocertificazione di residenza anagrafica per approfittare della tariffa agevolata per i residenti

La risposta è intuitiva in quanto sulla bolletta del vecchio inquilino ci sono alcuni dati fondamentali per avviare le pratiche di voltura delle utenze. Primo fra tutti, il nome del fornitore stesso con cui sono attivi i contatori. Sapere ad esempio che il vecchio inquilino pagava le bollette ad ERRECI, indica il fatto che bisogna contattare ERRECI per richiedere il cambio di nominativo del contratto di fornitura. 

In più sulla bolletta sono presenti altri dati di cui non si può fare a meno per procedere alla voltura:

  • Dati del precedente intestatario (nome, cognome e codice fiscale)
  • Il codice POD per la luce e PDR per il gas 
  • Solo per la luce, potenza impegnata in kW

Qualora non avessi a disposizione una bolletta del precedente inquilino e non conosci il fornitore con cui sono attive le utenze di luce e gas hai due possibilità:

  • Inviare il modulo di richiesta allo Sportello del Consumatore all'indirizzo
    SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA presso Acquirente Unico Spa (Via Guidubaldo del Monte 45, 00197 Roma - oppure tramite Fax al numero 800 185 024)
  • Contattare il distributore locale di energia elettrica o il distributore locale del gas.  

Una volta ottenuta la risposta, puoi contattare il fornitore con cui è attiva l’utenza per cambiare l'intestatario del contratto. Ricorda che richiedendo la voltura allo stesso fornitore scelto dal precedente inquilino, le condizioni economiche restano generalmente invariate.

Inviare per tempo la  richiesta di voltura o subentro al fornitore è importante per avere luce e gas a disposizione nel momento del bisogno una volta avvenuto il trasloco definitivo. Per questo è necessario conoscere le tempistiche delle rispettive pratiche. 

  1. Per quanto riguarda la voltura luce e gas, come riportato sul sito dell'Autorità, il fornitore, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa di tutti i dati e le informazioni necessarie, deve effettuare tutte le comunicazioni perché l'attivazione contrattuale possa essere recepita dal distributore. Se ogni passaggio è regolare, per la registrazione della voltura occorreranno almeno 2 giorni lavorativi dall'invio della pratica. Quindi il tempo tecnico minimo è pari a 4 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente;
  2. Per quanto invece riguarda il subentro bisogna fare una distinzione tra le tempistiche del subentro luce e del subentro gas:
  3. Per il subentro della luce saranno necessari 7 giorni lavorativi, ossia il fornitore ha 2 giorni di tempo per inoltrare la richiesta al distributore e quest'ultimo ha a disposizione 5 giorni per eseguire l'attivazione da remoto;
  4. Per il subentro gas occorrono 12 giorni lavorativi, ovvero il fornitore ha 2 giorni lavorativi per trasmettere la richiesta al distributore locale di gas metano e quest'ultimo ha fino a 10 giorni lavorativi per inviare un tecnico e attivare il gas.

Se hai provveduto a fare la voltura, ma ti viene recapitata nuovamente la bolletta a nome dell'inquilino precedente. Indichiamo tre delle possibili cause più comuni:

  • Se la società di vendita non ha variato l’intestazione del contratto di fornitura; in questo caso il consiglio è di ricontattare il fornitore per chiedere spiegazioni. Infatti, il fornitore è tenuto ad aggiornare i dati anagrafici dei propri utenti sul portale del distributore, il SII (Sistema Informativo Integrato), ovvero la banca dati nazionale messa a punto dall’Autorità, per rendere trasparente ed efficiente lo scambio di informazioni tra fornitori e distributori.
  • Nel momento in cui hai effettuato la voltura ed hai cambiato offerte di energia elettrica e/o gas avrai sicuramente trasmesso un nuovo contratto. Assicurati di aver inviato i dati corretti e firmato in ogni sua parte i moduli. É possibile che la mancanza di qualche firma o anche la scorrettezza, ad esempio, del tuo contatto telefonico hanno bloccato momentaneamente la pratica, impedendo al fornitore di poterti avvisare.
  • Potrebbe trattarsi anche della bolletta di chiusura del precedente inquilino se è stato richiesto di inviare la bolletta nella ormai precedente abitazione. Pertanto in questo caso la pratica è andata a buon fine e sarà solo necessario avvisare il precedente inquilino o la società di vendita che aggiornerà il recapito e spedirà la bolletta al precedente intestatario.

Qualora l'inquilino precedente non avesse pagato l'ultima bolletta, ricorda che non sei tenuto a pagare il debito pregresso per intestare il contatore a tuo nome. La morosità infatti non si trasmette da un intestatario all'altro. Infatti, potresti inviare al fornitore una dichiarazione di estraneità con cui dimostri la mancanza di vincoli familiari con l'inquilino precedente.

In tal caso il fornitore può rifiutarsi di procedere alla voltura, sospendere la fornitura, ma non costringerti a pagare il debito del precedente intestatario in quanto il fornitore stesso commetterebbe un illecito.

Esistono però casi particolari in cui il nuovo inquilino è tenuto a farsi carico dei debiti del vecchio intestatario del contratto. Di seguito alcuni esempi: 

  • un erede che richiede la voltura o il subentro delle utenze morose nella casa di un parente defunto. In questo caso l'erede è tenuto a rispondere dei debiti del defunto, dunque sarà obbligato a pagare le morosità pregresse prima di poter intestare a suo nome le utenze di luce e gas. 
  • quando il fornitore dimostra un uso improprio della voltura, ad esempio la richiesta per non saldare bollette precedenti ed ostacolare il recupero crediti (ad esempio, la moglie che richiede la voltura a suo nome, perchè il contatore è intestato al marito moroso).

Un ulteriore caso che potrebbe presentarsi è quello in cui nella nuova casa la levetta del contatore non resta in posizione quando provi ad alzarla; allora significa che il contatore è “chiuso”. Seppur chiuso non dovrai fare un subentro, ma sempre la voltura. Infatti se vieni a scoprire che il contatore è stato sospeso a causa della morosità dell'inquilino precedente, non è percorribile l'opzione di intestarti un nuovo contratto di fornitura.

Dovrai quindi necessariamente contattare non un fornitore a tua scelta, ma il fornitore con cui l'inquilino moroso ha il debito delle bollette. Sarà poi l’attuale fornitore a decidere se procedere o meno a cambiare l'intestatario del contratto dopo aver accertato la tua estraneità con l'inquilino precedente.

Come nel caso in cui il contatore fosse ancora attivo e il fornitore non accettasse comunque di procedere, puoi rivolgerti ad un nuovo fornitore. Questo però solo dopo che il fornitore attuale ha trasmesso per via telematica al SII (Sistema Informativo Integrato), il suo rifiuto a procedere con la Voltura. 

Quando ci si trasferisce in un appartamento di nuova costruzione, bisogna richiedere la prima attivazione del contatore e i tempi sono più lunghi. Anche se alcuni costruttori consegnano gli appartamenti con le utenze già allacciate, la prima attivazione è comunque necessaria, essendo connessa al primo utilizzo del contatore del gas.

Per presentare la richiesta al tuo fornitore dovrai avere delle informazioni, alcune delle quali sono obbligatorie per portare avanti la domanda.

Le informazioni necessarie sono:

  1. I dati anagrafici dell'intestatario del contratto (nome, cognome e codice fiscale).
  2. L’indirizzo dell'utenza.
  3. Il codice PDR.
  4. Categoria d'uso del gas (riscaldamento, uso cottura e/o produzione acqua calda sanitaria).
  5. Tipo di utilizzo (domestico o altri usi).
  6. Recapito telefonico ed eventualmente indirizzo mail.

Il codice PDR a volte è riportato sul contatore del gas, su una targhetta o su un cartellino posto in prossimità di esso. Altrimenti puoi trovarlo nella documentazione dell'allacciamento o richiederlo al proprietario dell'abitazione.

Per attestare i requisiti di regolarità urbanistica e il regolare possesso dell'abitazione, dovrai compilare un modulo con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Devi indicare al fornitore anche i dati catastali dell'immobile (il tipo di unità immobiliare, il foglio, il subalterno e la particella). I dati catastali si trovano sull'atto del rogito di acquisto, sulla dichiarazione di successione e su altri documenti come la concessione edilizia, il permesso a costruire o la dichiarazione di inizio attività (DIA).

Per contrastare gli abusi edilizi è stato emesso il D.L. 47 del 2014 (convertito in Legge n. 80 del 2014), il quale precisa che: Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo.

Per questo se richiedi una fornitura di gas devi presentare, tramite idonea documentazione, il titolo che attesti la proprietà, o il regolare possesso o la detenzione dell'unità immobiliare e la regolarità urbanistica. In alternativa è possibile consegnare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Attraverso questo documento il cliente, sotto la propria responsabilità, dichiara i requisiti.

Per quanto riguarda la regolarità urbanistica, bisogna indicare che l'abitazione è stata realizzata in base ad uno dei seguenti titoli abilitativi specificando il numero, data e comune di rilascio:

  • Permesso di costruire o concessione edilizia
  • Permesso o concessione in sanatoria
  • Denuncia di inizio attività (DIA)
  • Altra autorizzazione
  • Costruzione eseguita prima del 30.01.1977

Il cliente dovrà indicare inoltre se è il proprietario, l'inquilino affittuario oppure se è autorizzato dall'avente titolo. I dati fin qui elencati saranno necessari sia che si tratti di una prima attivazione gas sia che il contatore sia stato chiuso anche se precedentemente forniva gas all’abitazione.

In caso di prima attivazione del gas o dopo una modifica dell’impianto, bisogna invece seguire la procedura stabilita dalla Delibera 40 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA. Questa delibera stabilisce le regole per l'attivazione del contatore e la fornitura di gas e indica la documentazione necessaria per certificare che l'impianto del gas sia a norma. Per questo dovrai consegnare al distributore locale o al tuo fornitore (che lo trasmetterà al distributore), la documentazione con le caratteristiche tecniche dell'impianto e gli allegati H/40 e I/40, previsti dalla Delibera 40. Il distributore, una volta accertato che l’impianto sia a norma, può dare esito positivo e autorizzare l'attivazione del contatore.

Per una nuova fornitura, una volta che l'allacciamento alla rete di distribuzione è già stato realizzato, il distributore deve verificare la documentazione tecnica  relativa all'impianto interno del cliente finale, per accertare se l'impianto è stato installato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza (cosiddetto accertamento documentale): 

  • Se l'esito dell'accertamento è positivo, il distributore deve attivare la fornitura entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la documentazione richiesta completa e correttamente compilata;
  • Se la documentazione pervenuta non è completa, il distributore invita il cliente ad integrare la documentazione entro i successivi 30 giorni lavorativi, pena l'annullamento della richiesta;
  • Se l'accertamento evidenzia delle non conformità alle leggi e norme tecniche vigenti, il distributore, almeno due giorni prima della data concordata per l'attivazione della fornitura, notifica al cliente finale l'esito negativo e lo invita ad eliminare le non conformità rilevate, e a presentare quindi una nuova richiesta di attivazione, corredata da tutta la documentazione completa e congruente.

Per quanto riguarda i costi per i lavori di prima attivazione del contatore gas essi variano in base al distributore locale. Comunque il fornitore addebita al cliente un importo di 47 € per l'accertamento eseguito dal distributore (per impianti con potenza termica complessiva inferiore o uguale a 35 kW). Se la potenza complessiva è tra 35 kW e 350 kW il costo è 60 €, mentre se la potenza è superiore a 350 kW è pari a 70 €.

Se per cause dipendenti dal distributore la fornitura non viene attivata nelle tempistiche indicate, il cliente con contatore fino alla classe G6 (solitamente domestico) ha diritto ad un indennizzo automatico base di 35 € se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito, di 70 € se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito, di 105 € se oltre il triplo del tempo stabilito.

La richiesta di prima attivazione va effettuata anche in caso di modifiche all'impianto del gas. Prima di procedere a qualsiasi tipo di lavoro sull'impianto del gas, infatti, è obbligatorio richiedere la sospensione della fornitura per motivi di sicurezza. Una volta terminati i lavori si dovranno presentare gli stessi documenti previsti per la prima attivazione. 

Nel caso in cui il contatore luce non è presente nell'abitazione il cliente deve richiedere la predisposizione di un nuovo punto presa. Generalmente nella procedura dell'allaccio è compresa anche la richiesta della successiva attivazione del contatore. Qualora il contatore fosse già stato installato, (magari dal costruttore dell'immobile o dal proprietario), l'utente deve procedere con la sola richiesta dell'attivazione del preposato, sottoscrivendo un nuovo contratto.

La richiesta per l'attivazione del nuovo contatore preposato può essere inviata ad un qualsiasi fornitore che opera nella tua zona. 

Per la compilazione del contratto per la nuova fornitura dell'energia elettrica ti serviranno alcuni dati. Se non hai a disposizione il codice POD, indispensabile per risalire al contatore, puoi visualizzare il display del contatore. Premendo il pulsante accanto al display compare il codice POD per esteso, che inizia con IT, oppure in altri contatori compare il numero utente. Con il contatore di e-distribuzione per esempio, puoi ricavare il codice POD anteponendo al numero utente il codice IT001E. I dati necessari per la prima attivazione dell'energia elettrica sono:

  • I dati anagrafici dell'intestatario del contratto (nome, cognome e codice fiscale)
  • Indirizzo dell'utenza
  • Il codice POD
  • Uso della fornitura (domestico residente,non residente, altri usi..)
  • Potenza impegnata, (per esempio potrebbe essere 3 kW per un'utenza domestica standard)
  • Il codice IBAN per l’eventuale domiciliazione bancaria

Il fornitore deve anche richiedere al cliente i dati catastali dell'immobile. Puoi trovarli sull'atto del rogito di acquisto, sulla dichiarazione di successione oppure su altri documenti come la concessione edilizia, il permesso a costruire o la dichiarazione di inizio attività (DIA).

Il discorso è valido sia per un immobile appena costruito sia per un contatore preposato in una vecchia casa, ad esempio a seguito di una divisione di un appartamento. In alcuni casi la dichiarazione del regolare possesso è inserita all'interno del contratto stesso, mentre altre volte c'è un modulo a parte da compilare, firmare ed allegare al contratto.

I documenti necessari sono:

  • Fotocopia del documento d'identità dell'intestatario
  • Dichiarazione di regolare possesso dell'abitazione
  • Dichiarazione sostitutiva di notorietà per la regolarità edilizia dell’immobile

Per certificare che il cliente abbia tale titolo, è sufficiente indicare la proprietà oppure la locazione, comodato d'uso o usufrutto (riportando ad esempio gli estremi della registrazione del contratto d'affitto). A volte il fornitore richiede un'autorizzazione quando l'avente titolo ha concesso in uso l'abitazione all'intestatario del contratto. Un esempio è la moglie che sarà l'intestataria del contratto ed il marito unico proprietario dell'immobile.

Per la regolarità urbanistica il cliente dovrà indicare gli estremi (numero, data, comune di rilascio) del permesso di costruire, della concessione edilizia o in sanatoria, oppure della denuncia di inizio attività (DIA). Se l'immobile è stato costruito prima del 30 gennaio del 1977 non possiede tali certificazioni.

La prima attivazione di una fornitura di corrente è comunque uguale ad una normale attivazione, dopo una cessazione per disdetta del contratto. Il fornitore, responsabile dell’attivazione ha due giorni di tempo per trasmettere la richiesta al distributore locale. Quest'ultimo a sua volta ha 5 giorni lavorativi per procedere all'attivazione del contatore che con gli attuali apparecchi elettronici, avviene tramite un comando a distanza che parte dalla centralina senza il bisogno dell’intervento del tecnico. Anche i dati e i documenti richiesti rimangono i medesimi.

In breve gli allacciamenti possono essere permanenti o temporanei. Il costo dell'allacciamento alla rete elettrica dipende quindi dalla durata di utilizzo della connessione. 

Il costo dell’allacciamento è inoltre calcolato in relazione alla tipologia di fornitura dalla società di distribuzione sommando i contributi di “Quota distanza”, “Quota potenza” e “Quota fissa”, ad eccezione delle tipologie di allacciamenti classificati “particolari” (come ad esempio allacciamenti di roulotte, case isolate in territorio extraurbano, fabbricati, ecc...). 

La quota distanza è calcolata in linea retta tra la fornitura da allacciare e la più vicina cabina di trasformazione in servizio da almeno 5 anni (cabina di riferimento). Di seguito riportiamo i relativi costi:

  • Fino a 200 metri o indipendentemente dalla distanza effettiva qualora fosse l’abitazione di residenza il costo è pari a 186,14 €; 
  • Quota aggiuntiva da 200 a 700 m; per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri il costo è pari a 93,31 €;
  • Quota aggiuntiva da 700 a 1.200 metri; per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri il costo è pari a 186,14 €;
  • Quota aggiuntiva oltre 1.200 metri; per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri il costo è pari a 372,29 €.

La Quota Potenza invece si calcola in base alla potenza disponibile indicata dal cliente nella richiesta di allacciamento. Per le forniture fino a 30 kW servite da un contatore con limitatore di potenza, la potenza disponibile è il 10% in più di quella indicata nel contratto di fornitura. Il costo è pari a  69,99 €/kW disponibile.

Mentre la Quota Fissa deve sempre essere versata dal cliente a copertura dei costi amministrativi, sostenuti dal distributore per realizzare l'allacciamento ed il costo è pari a 27,59 €. 

Di conseguenza per un cliente domestico che ha la necessità di installare un contatore di 3 kW; l'allacciamento complessivamente costerà circa 445 €, IVA esclusa. Con l'IVA al 10%, il costo complessivo sarà di circa 489 € ai quali verrà aggiunto l'eventuale costo di gestione della pratica da parte del fornitore.

Per gli allacciamenti temporanei (quelli richiesti per una durata inferiore a un anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno) il costo dell'allacciamento varia secondo i casi:

  • se l'allacciamento è eseguito per un utilizzo prolungato nel tempo, a beneficio dei diversi soggetti che, in tempi diversi, presentano richiesta di connessione (es.spettacoli viaggianti), si applica il contributo forfettario previsto per un allacciamento permanente standard per la prima realizzazione dell'impianto; per le richieste di connessione successive si applica il contributo in quota fissa di 26,83 € e un corrispettivo in quota fissa di 27,59 €.
  • se, invece, non è necessaria la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT, e se la distanza non è superiore a 20 metri dall'impianto esistente, si applica un contributo a forfait.
  • negli altri casi, il contributo è determinato sulla base della spesa relativa

Se stai chiudendo un contratto di fornitura luce o gas allora il tuo fornitore emetterà una bolletta di chiusura, cioè l’ultima fattura dopo aver cessato l’utenza. Per richiedere la disattivazione è necessario avanzare la richiesta al proprio attuale forniture di luce e gas. 

L’emissione della bolletta di chiusura è stata decisa con la delibera 100/2016 dell'Autorità, la quale è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 102/14, il cui articolo 9, ha assegnato all’Autorità specifiche competenze in materia di disciplina della fatturazione dei clienti finali con particolare riferimento ai dati di consumo.

La bolletta di chiusura, è a tutti gli effetti una bolletta di conguaglio: essa viene calcolata dal fornitore in base ai consumi effettivi rilevati in fase di chiusura del contatore e come tutte le bollette di conguaglio, può essere di debito o di credito nei confronti del cliente finale.

Con l'arrivo della bolletta di chiusura, inoltre, viene restituito l'eventuale deposito cauzionale versato dal cliente al momento dell'attivazione; qualora esso non sia già stato restituito in precedenti fatture ad esempio in caso di sottoscrizione della domiciliazione bancaria per il pagamento delle stesse con addebito diretto sul proprio conto corrente.

L’Autorità ha altresì imposto, sulle tempistiche dell'emissione della fattura di chiusura, le seguenti condizioni:

  • Al più tardi 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane della data di cessazione della fornitura.
  • Entro 2 giorni prima dello scadere delle 6 settimane nel caso di recapito immediato (bolletta elettronica).

Qualora il fornitore non rispettasse, per qualsiasi motivo, queste tempistiche, dovrà provvedere a garantire rimborsi e indennizzi per i clienti finali. Ricordiamo che la bolletta di chiusura arriva, anche in altre circostanze quali il cambio fornitore o in caso di voltura. Nel secondo caso, la fattura di chiusura arriva al vecchio intestatario dell'utenza.

Se hai scelto di cambiare fornitore di luce e/o gas, probabilmente hai incontrato dei problemi con la tua utenza. Magari una bolletta troppo alta o condizioni contrattuali poco chiare, magari un servizio poco efficiente, o ancora puoi aver deciso di passare, per comodità, a un'offerta e un servizio migliore. Ciò che ti serve sapere è che il passaggio di fornitore è sempre gratuito e che il procedimento è molto semplice; il nuovo fornitore contatterà il vecchio per recedere il contratto in essere con quest'ultimo, il quale a sua volta ti invierà la bolletta di chiusura. Le tempistiche per un cambio di fornitore, infine, vanno da uno a due mesi, dopodiché le bollette inizieranno ad essere emesse dal tuo nuovo fornitore.



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