Il condominio può avere a seconda dei casi, solo l'utenza dell'energia elettrica oppure anche quella del gas. La corrente sarà necessaria per l'illuminazione, per l'ascensore, se presente, e per le altre eventuali apparecchiature elettriche, come pompe per l'acqua ecc...

Il contatore del gas condominiale è presente invece quando il sistema di riscaldamento è centralizzato; in questo caso c'è un'unica caldaia che serve tutti gli appartamenti del complesso. La spesa del consumo di gas totale viene poi ripartita in base alle tabelle millesimali ed in caso, anche al consumo realmente effettuato, misurato attraverso i vari ripartitori posizionati sulle valvole di ogni termosifone. (per la fine del 2016 sono obbligatori nei condomini).

Nel caso di un'utenza del condominio la tariffa dell'energia elettrica avrà la tipologia chiamata BTA, (altri usi in bassa tensione). La potenza impegnata varierà quindi in base alle apparecchiature elettriche presenti. Ad esempio per un'utenza condominiale con un ascensore, la potenza può arrivare anche a 16 kW (in trifase con tensione pari a 380 V).

Per quanto concerne il gas l'utenza sarà di tipo "condominio uso domestico" .

Il contratto di fornitura va intestato al condominio, e per questo motivo, dovrebbe avere un Codice Fiscale o una partita IVA che lo identifichi. Capita però nelle situazioni dove ci sono pochi condomini che l'utenza è intestata ad uno degli inquilini che se ne assume la responsabilità. Il Condominio pertanto anche se non è dotato di personalità giuridica, deve come stabilito dalla legge essere titolare di un Codice Fiscale (o partita IVA), utile all’intestazione delle bollette delle forniture di gas metano e corrente elettrica.

Il contratto della luce e del gas che riguarda un immobile, nella quasi totalità dei casi, viene gestito personalmente dall'amministratore del condominio. I fornitori presentano in genere offerte luce e gas dedicate esclusivamente per i proprietari di interi stabili o per gli amministratori di condominio stessi.

A seconda delle esigenze, come per le normali utenze domestiche, è possibile scegliere l'offerta in base a:

  • il prezzo dell'energia elettrica e il prezzo del gas: bloccato o flessibile
  • le modalità di pagamento: domiciliazione bancaria, bonifico o bollettino
  • la fatturazione: cartacea oppure online, periodicità della stessa
  • possibilità o meno di consumare energia verde da fonti rinnovabili
  • l'assistenza clienti: canali a disposizione, orari di apertura, consulente dedicato...
  • servizi aggiuntivi: assistenza dedicata, area clienti dedicata, ecc...

La richiesta di attivazione è uguale a quella di un singolo cliente, tuttavia saranno fondamentali i dati del condominio e del rappresentante dello stesso, che, nella maggior parte dei casi, combacia con l'amministratore. Sarà quindi necessario comunicare al proprio fornitore:

  • Indirizzo di fornitura
  • Dati del condominio: certificato attribuzione del codice fiscale o partita IVA
  • Dati e documento d'identità del rappresentante legale (amministratore)
  • Codice POD o numero cliente (utenza luce) o codice PDR o matricola contatore (utenza gas), se i contatori sono presenti
  • Dichiarazione del rappresentante ai fini dell'applicazione del regime IVA o accisa agevolato (se le abitazioni non sono impiegate per attività commerciali o ad uso ufficio)

Qualora non ci sia l'amministratore di condominio, dovrebbe essere sempre previsto un referente. In altre parole la riforma del condominio prevede comunque una persona che svolga le funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. Ad esempio, un condomino che accetti volontariamente (e gratuitamente) le incombenze e le responsabilità della gestione del condominio.

Il codice fiscale deve esserci anche qualora siano presenti fino a 8 unità abitative. La riforma del condominio ha infatti aumentato da 4 a 8, il numero minimo di condomini necessari alla nomina obbligatoria dell'amministratore. Nel caso invece di condominio minimo, qualora non sia soddisfatto il requisito precedentemente indicato, non vi è l'obbligo della nomina dell'amministratore e di un conto corrente condominiale. Tuttavia non svaniscono gli obblighi, anche fiscali, del condominio stesso.

Il codice fiscale resta obbligatorio quindi, anche in assenza dell'amministratore, quando risulta indispensabile in uno dei seguenti casi:

  • intestazione della fornitura di luce o gas,
  • pagamento di ritenute d'acconto,
  • presentazione modello 770 per la dichiarazione dei redditi,
  • tutte le prestazioni eseguite per il condominio, con emissione di fattura

Il codice fiscale può altresì risultare necessario anche per altre pratiche di vario genere. Anche se recentemente, con la circolare n.3/E del 2 marzo 2016, l'Agenzia ha eliminato l'obbligo del codice fiscale per i condomini minimi che vogliono beneficiare delle detrazioni.

Rimane anche da considerare che qualora il condominio dovesse esercitare un'attività commerciale, lo stesso dovrà richiedere la partita IVA; anche il condominio che non esercita un’attività commerciale rilevante ai fini dell’IVA, deve in ogni caso richiedere il codice fiscale ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita IVA).

Per le utenze di luce e gas per il condominio, vi sono le stesse agevolazioni fiscali sull'aliquota IVA applicate ai clienti domestici, che come tali hanno una riduzione fiscale. Le bollette per un condominio ad uso domestico di luce e gas (uso centralizzato condominiale) prevedono quindi le agevolazioni elencate di seguito:

  • Bolletta della luce del condominio:
    • IVA al 10%
    • Imposta erariale (accise) come qualsiasi utenza BTA (altri usi in bassa tensione)
  • Bolletta del gas del condominio:
    • IVA al 10% fino a 480 mc annui per tutti gli appartamenti (sopra questo limite viene applicata l’aliquota ordinaria) Le abitazioni che hanno un proprio contatore autonomo di gas metano come combustibile per usi civili sono da escludere.
    • aliquota accisa e addizionale regionale agevolata (analogo alle utenze domestiche)


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