Anche se la bolletta della luce sembra scritta in modo complesso, basta capire alcune semplici definizioni per poterla comprendere. Infatti la struttura della bolletta è sempre la medesima, indipendentemente dal tuo fornitore, perché viene stabilito dall’ ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

La prima pagina della fattura 2.0 è dedicata a una breve descrizione delle informazioni di identificazione relative ai dati della fornitura di energia elettrica e al contratto stipulato. L’intestazione, di solito in alto a destra, non deve essere sottovalutata. Infatti, oltre al nome del fornitore e ai suoi contatti, troverai importanti dati relativi al tipo di mercato in cui ti trovi, che può essere il mercato libero o il mercato tutelato. Ad esempio se sei un cliente del Servizio elettrico Nazionale, significa che hai un contratto nel mercato tutelato.

Nel riepilogo dei dati nella tua fattura (generalmente a sinistra), sono indicate le caratteristiche tecniche della fornitura:

1. Numero utente o numero cliente: in alcuni casi è il numero visualizzato premendo il pulsante sul misuratore di luce elettronico. Alcune società di vendita lo definiscono numero utente, altri fornitori lo chiamano numero cliente, altri ancora codice cliente; ma in ogni caso è un numero di riferimento dell’utente specifico per ogni fornitore;

2. Codice POD: è il punto di estrazione dell’elettricità e identifica con precisione la posizione sul territorio in cui l’elettricità viene prelevata dall’utente; E’ possibile leggere sul proprio display il codice POD per intero, es. IT001E 123456789, questo accade ad esempio con i contatori installati a Milano (distributore Unareti). Altre volte invece sul display possiamo recuperare solo le ultime cifre del POD, ossia quelle che compaiono dopo la lettera E (es. 123456789) senza la sigla IT e senza i tre numeri che identificano il distributore.

3. Tipo di pagamento: tramite bollettino postale, addebito bancario diretto o attraverso bonifico su un conto corrente indicato dal fornitore;

4. Tipo di cliente: può essere “Domestico residente” o “Domestico non residente”;

5. Potenza impegnata e potenza disponibile: la potenza impegnata è il livello di potenza resa disponibile dal fornitore e tecnicamente è chiamata potenza contrattualmente impegnata, mentre la potenza disponibile si riferisce al livello massimo di potenza prelevabile e con il superamento della stessa il contatore scatterebbe in automatico. La potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%. Quindi per esempio se hai una potenza impegnata pari a 3kW hai una potenza disponibile di 3,3 kW.;

6. Tensione di alimentazione: che generalmente nelle utenze domestiche è monofase, mentre per le aziende che utilizzano determinati macchinari può essere trifase;

7. Totale da pagare con i dettagli della fattura.

La spesa complessiva nella bolletta della luce è composta da cinque principali spese, così ripartite:

Il costo dell’elettricità è dato inoltre dalla combinazione di spese diverse: alcune fisse, altre variabili che dipendono dal consumo di elettricità del cliente specifico. Per capire quanto ti costa l’elettricità al kWh, dovresti controllare gli elementi della bolletta dove viene indicato il costo unitario medio della bolletta e il costo unitario medio della spesa per la materia energia:

COSTO MEDIO UNITARIO DELLA BOLLETTA: consente al cliente di comprendere il costo medio della propria utenza elettrica. Non corrisponde al costo reale di kWh, poiché include quote fisse e variabili rispetto al consumo, nonché eventuali ricalcoli (adeguamenti);

COSTO MEDIO UNITARIO DELLA SPESA PER LA MATERIA ENERGIA: consente al cliente di valutare il costo medio relativo alle attività svolte dal fornitore. Anche in questo caso, il valore non corrisponde al costo effettivo per kWh, poiché è influenzato dalla presenza di importi fissi, espressi in euro/cliente/mese (o euro/POD/mese) e di eventuali ulteriori voci differenziate per scaglioni di consumo.

  • La quota fissa è sempre la stessa e rimane invariata: è imposta direttamente dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e rimane la medesima per tutti i fornitori.
  • La quota variabile è soggetta a un cambiamento nel tempo ed è stabilita direttamente dal fornitore di energia elettrica e viene applicata in €/kWh, pertanto varia in base al consumo del consumatore.

Parlando di quota variabile, ci riferiamo sempre alla spesa per l'energia, ovvero al costo della materia prima, che la società di vendita stabilisce. La situazione cambia se il fornitore che abbiamo scelto opera nel servizio di maggior tutela o è attivo nel libero mercato; infatti nel primo caso il costo della materia energia segue il prezzo imposto dall'Autorità e tale costo cambierà ogni tre mesi. Se d'altra parte, il fornitore è attivo nel libero mercato (e non deve seguire ciò che ha deciso l'ARERA, il prezzo dell'energia della materia prima varierà in base a quanto stabilito nelle condizioni generali del contratto di fornitura e nell’offerta economica. Le quote variabili includono anche l'IVA e le accise, in quanto calcolate in base al consumo del cliente.

Mentre per quanto riguarda la quota fissa, si fa riferimento agli oneri di sistema e ai costi di trasporto e gestione dei contatori; questi costi vengono decisi direttamente dall'Autorità e stabiliti annualmente.

I servizi di vendita rappresentano circa il 50% della bolletta tipica degli utenti domestici (potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 2700 kWh). Questi servizi includono i costi delle attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere l'elettricità al cliente finale. Sono anche divisi in:

  • Quota fissa: costo di commercializzazione della componente vendita
  • Quota energia: proporzionale al consumo (€/kWh) di energia.

Nella tabella seguente riassumiamo i dettagli di ciascun elemento come da definizioni riportate dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/glossario

Prezzo dell'energia (PE) Corrisponde al costo previsto per l’acquisto dell’energia elettrica che viene poi rivenduta ai clienti finali. Comprende anche le perdite di rete, cioè il costo dell’energia che non arriva in modo utile al punto di consegna. Si applica all’energia consumata (euro/kWh)
Prezzo commercializzazione e vendita (PCV) Corrisponde ai costi fissi sostenuti per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti; è parametrata ad un livello corrispondente ai costi medi attribuibili alle imprese di vendita che operano nel mercato libero ed è compensata mediante la componente DispBT. Si applica in misura fissa (euro/anno).
Prezzo del dispacciamento (PD) Copre il costo del servizio che garantisce, in ogni momento della giornata, l’equilibrio tra l’energia complessivamente immessa nelle reti elettriche e l’energia complessivamente prelevata dai clienti finali.Si applica all’energia consumata (euro/kWh).
Prezzo di perequazione energia (PPE) Componente che serve a garantire che gli importi complessivamente pagati ogni trimestre dai clienti serviti in regime di tutela con le componenti Prezzo dell’energia (PE) e Dispacciamento (PD) equivalgono ai costi di acquisto e dispacciamento effettivamente sostenuti per fornire loro l’energia.Per questo motivo la componente PPE può avere segno positivo (a debito del cliente, quando i costi effettivi risultano superiori a quelli previsti) o segno negativo (a credito del cliente, quando i costi effettivi risultano inferiori a quelli previsti). Si applica all’energia consumata (euro/kWh).

Nelle voci di spesa della materia energia troviamo anche le perdite di rete, essendo legate al prezzo dell’energia. Le perdite di energia elettrica si verificano quando l'energia viene trasferita dall'impianto di produzione ai siti di approvvigionamento. L'ammontare di questa perdita è fissato dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e corrisponde al 10,4% in bassa tensione, mentre per la media tensione MT sono al 3,8%. Quando si stipula un contratto di fornitura di luce, nel libero mercato, il prezzo concordato non include le perdite di rete che vengono quindi generalmente fatturate a parte.

Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai clienti finali l’energia elettrica. I servizi di rete sono divisi in:

  • Quota fissa: indipendente dai consumi, si misura generalmente in €/cliente/mese;
  • Quota potenza: in proporzione alla potenza impegnata, misurata in €/kW/mese;
  • Quota variabile: espressa in €/kWh in relazione alla quantità di energia trasportata in base al consumo del cliente.

Sono dei costi stabiliti dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e sono uguali per ciascun fornitore. La spesa finale degli oneri di sistema è composta da una quota fissa ed una variabile e cambia rispettivamente in base al consumo di energia elettrica e gas di ciascun utente. La riforma della tariffa TD, che ha eliminato la progressività in bolletta (con il concetto del “più consumi e più paghi” che andava a discapito delle famiglie numerose), ha portato ad un aumento delle quote fisse degli oneri di sistema e delle tariffe per la gestione ed il trasporto del contatore causando un aumento in bolletta per le utenze domestiche non residenti.  

Gli oneri di sistema sono altresì pagati da tutti i clienti finali con l'eccezione di alcune voci per i fruitori del bonus elettrico e vanno a coprire le seguenti voci: 

  • ASOS: relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione
  • ARIM: i rimanenti oneri generali

Fino al 31.12.2017, gli oneri generali di sistema per l'energia elettrica erano suddivisi nelle seguenti categorie:

  1. A2 lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse
  2. A3 gli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili e assimilate
  3. A4 le tariffe speciali per le Ferrovie dello Stato
  4. A5 il finanziamento per ricerca e sviluppo
  5. As il finanziamento dei regimi tariffari speciali e degli oneri per il bonus elettrico
  6. Ae il finanziamento delle agevolazioni per le industrie manifatturiere ad alto consumo di energia
  7. UC4 le compensazioni per le imprese elettriche minori
  8. UC7 la promozione dell'efficienza energetica
  9. MCT le compensazioni territoriali agli enti locali con impianti nucleari

Come disposto successivamente dall’ARERA le voci sono state sostituite come da dettaglio riportato sul sito dell’Autorità al seguente link:  https://www.arera.it/it/elettricita/auc.htm.

L'importo totale delle spese di sistema incide molto di più nella bolletta elettrica rispetto agli oneri di sistema nella bolletta del gas per diversi fattori. I corrispettivi sono anche destinati a piccole società elettriche che operano in isole minori e società di distribuzione con meno di 5.000 clienti, per interventi volti a promuovere l'efficienza energetica negli usi finali; e per misure di compensazione territoriale a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti correlati ad essi.

Come riportato dal sito dell’autorità ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), il totale delle imposte racchiudono le voci relative all’imposta di consumo (accisa), all’addizionale regionale e all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'accisa si applica alla quantità di energia elettrica  consumata; l’aliquota aumenta inoltre se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni) come riportato di seguito per le forniture domestiche

Fornitura Accisa

(a) €/kWh

Forniture per abitazione di residenza anagrafica ("prima casa") Consumi fino a 150 kWh/mese (1) esente
Forniture per abitazione di residenza anagrafica ("prima casa") Consumi oltre 150 kWh/mese (2) 0,0227
Forniture per abitazione di residenza anagrafica ("prima casa"); con potenza impegnata oltre 3 kW 
Forniture per non residenti

Per le forniture “Altri usi” come ad esempio quelle per le aziende e partite IVA i valori sono differenti, li trovi qui.

Vi sono altresì delle eccezioni in cui non vengono applicate tali accise. In particolare per forniture relative ad abitazioni con residenza anagrafica ("prima casa") con potenza fino a 1,5 kW se si consuma fino a 150 kWh/mese. Con potenza impegnata tra 1,5 kW e 3 kW se si consuma fino a 220 kW/mese; ossia 2640 kWh/anno, anche in questo caso le imposte non vengono applicate sempre ai primi 150 kWh. In entrambi i casi se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.

L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge, come da ultimo aggiornamento  riportato dall’ARERA al seguente link: https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm

Ad oggi per una fornitura di energia elettrica uso domestico l'IVA è applicata al 10% sul costo totale della bolletta; per i clienti con "usi diversi" l'IVA è pari al 22%. I clienti domestici fino a 3 kW di potenza e con consumi inferiori a 1.800 kWh annui godono inoltre di un'agevolazione sulle accise se l'abitazione è di residenza anagrafica.

la sezione “Altre partite” non è presente in tutte le bollette ma solo in quelle in cui sono addebitati o accreditati importi diversi dalle altre voci di spesa. Ad esempio potrebbero rientrare in tale voce: interessi di mora, restituzione/addebito del deposito cauzionale, ricalcoli, contributi di allacciamento ed altri possibili costi relativi ad interventi eseguiti. 

Se un misuratore di luce elettronico è abilitato alla telelettura, la lettura del consumo viene automaticamente trasmessa al distributore (gestore della rete), che a sua volta lo trasmette al fornitore. Se il tuo contatore non è elettronico ma meccanico, ti consigliamo di inviare periodicamente la lettura automatica al tuo fornitore: quest'ultimo potrebbe fatturare il consumo effettivo e non il consumo stimato sulla bolletta elettrica.

Il contatore elettronico, è ora esteso praticamente in tutte le case, ed è programmato per rilevare il consumo nella fascia oraria F1, F2 ed F3. 

Nella fattura 2.0 vengono indicati tre tipi di consumo:

  • Consumo annuale: è la somma del consumo fatturato nell’intero anno;
  • Consumo rilevato: è riferito alle letture trasmesse in automatico dal distributore locale competente o dalle letture stesse fornite dal cliente in caso di momentanea interruzione del servizio di telegestione;
  • Consumo fatturato: è riferito alla spesa del consumo riportato in fattura, in base alla tariffa applicata, che sia esso stimato o rilevato.

Il consumo stimato deriva appunto da stime presunte basate sul consumo storico del cliente. I consumi possono quindi essere sottostimati o sovrastimati e solo successivamente viene inviata una rettifica (o ricalcolo) non appena vengono acquisiti i dati di consumo effettivi.

L'elettricità ha un costo più elevato nelle seconde case perché le tariffe applicate a tali utenze sono superiori a quelle delle bollette per la prima casa. Nella tabella seguente è riportato un esempio della differenza tra la spesa annuale totale in una casa in cui l'utente è residente e la spesa annuale totale in una casa in cui l'utente non è residente, con uguale consumo e potenza.

Come puoi vedere, i costi negli utenti domestici non residenti incidono maggiormente in fattura se i consumi sono bassi. All’aumentare dei consumi stessi il divario tra una bolletta residente e una non residente diminuisce progressivamente in quanto il calcolo è applicato secondo la normativa che ha introdotto in Italia nel 2017 la tariffa TD di rete.

Consumo annuo Potenza contatore Utenza residente Utenza non residente Variazione %
2.700 3 kW 587 €/anno 770 €/anno +24%
3.500 4,5 kW 831 €/anno 971 €/anno +14%
6.000 6 kW 1384 €/anno 1524 €/anno +9%

Per i calcoli è stato preso come riferimento il prezzo del kWh monorario in maggior tutela nel I trimestre 2019 (gennaio-marzo)

Il 1 gennaio 2018 è entrata ufficialmente in vigore una nuova tariffa energetica, la tariffa TD, punto focale della riforma energetica. In realtà, sarebbe più corretto parlare di accorpamento di due precedenti tariffe, in sostituzione infatti delle tariffe D2 e D3 destinate agli utenti con i consumi più consistenti.

La riforma energetica si è resa indispensabile perché in Italia era in vigore uno standard di tariffazione obsoleto. Non portava benefici concreti ai consumatori e spesso finiva anche per danneggiarli. Una situazione quindi che andava affrontata per riportare equilibrio nel campo delle forniture energetiche.

Con la riforma è stato avviato un processo di cambiamenti graduale, che si è concretizzato con l'approvazione e l'introduzione della tariffa TD. Una rivoluzione progressiva che ha permesso agli utenti di adeguarsi alle novità, e alle istituzioni di recepire tutti i cambiamenti, senza disagi e inconvenienti.

Fino al 31 dicembre 2017 la tariffazione D2 e D3 era progressiva e differenziata tra utenze residenti e non residenti. Le due tariffazioni si distinguevano per il carico massimo di potenza supportato dal contatore installato. Con la tariffa D2 era massimo di 3 kWh, mentre con la D3 era possibile accedere anche a carichi di potenza maggiori. La tariffa D2 era la più conveniente ma poteva essere adottata esclusivamente dalle utenze residenti nell’immobile associato al contatore. Il criterio di progressività era valido per entrambe le tariffe.

Queste distinzioni, che hanno accompagnato gli italiani fino al 2017, non esistono più: la tariffa TD abolisce qualsiasi criterio di progressività e la differenza tra residenti e non residenti.  

La tariffa TD comporta un aumento dei costi in proporzione all'aumento dei consumi, così da non penalizzare le utenze il cui fabbisogno (e quindi il consumo) è più alto. Prendiamo, come esempio, le utenze residenti con consumo energetico inferiore ai 3 kWh, che fino al 31 dicembre 2017 avevano la tariffa D2. 

Con il passaggio alla tariffa TD rete, la spesa di questi ultimi subirà un aumento fisso di circa 65 euro/anno, per consumi fino ai 1.800 kWh. Se i consumi sono pari  a 2.700 kWh l’aumento si dimezza, fino ad annullarsi del tutto oltre ai 3.100 kWh. Le utenze che superano questa soglia, potranno invece arrivare a ottenere un risparmio in bolletta di circa 80 euro per consumi di 4.400 kWh.

Lo stesso concetto è valido anche per i non residenti. Se i consumi arrivano fino a 1.100 kWh non subiscono variazioni, ma se i consumi raggiungono i 3.400 kWh risparmiano circa 90 euro.

I consumatori possono continuare a scegliere quale tipo di contatore installare, scegliendo la potenza massima in base alle loro esigenze. Anche per quanto riguarda la scelta della potenza del contatore, con la riforma sono state introdotte delle novità per migliorare i consumi e la gestione del proprio portafoglio energetico. In particolare, per andare incontro alle utenze con consumi molto ridotti, l'aumento di potenza non sarà più a scaglioni da 1,5 kWh ma di 0,5 kWh. Se prima, quindi, gli utenti potevano scegliere di installare un contatore da 3 kWh o da 4,5 kWh, con l’entrata in vigore della riforma possono optare anche per contatori da 3,5 kWh o da 4 kWh. La procedura per l’aumento del carico massimo di potenza, inoltre, non solo è stata semplificata ma è stata resa più economica.

Il decreto di attuazione della tassa sul canone Rai applicato alla bolletta di energia elettrica è entrato in vigore il 5 giugno 2016 dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico disciplina l'addebito dell’imposta stabilendo termini e obblighi che le organizzazioni interessate (Agenzia delle entrate, Acquirente unico, società elettriche) devono rispettare!

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato profondamente la legge del lontano 1938, apportando consistenti modifiche sia per le modalità di pagamento che di suggellamento dell'apparecchio televisivo.

Precedentemente, il Canone Rai si versava tramite il classico bollettino postale. Dal 2016 non è più così ed il pagamento dell'imposta sul possesso della tv viene addebitato nella bolletta elettrica delle utenze domestiche residenti.

Dunque, il possesso della televisione viene presunto laddove il contatore luce risulta essere intestato nella casa di residenza. Rimane altresì implicito che i clienti residenti ed intestatari di una fornitura di energia elettrica verranno in automatico considerati possessori di una TV nella propria abitazione e verrà quindi automaticamente addebitata la relativa imposta sul Canone Rai.

Nel 2016 il canone Rai ammontava a 100€, ovvero 13,50€ in meno rispetto all'anno precedente. Nel 2017 il costo è diminuito ulteriormente passando da 100€ a 90€. L'importo da pagare in bolletta era di 9€ al mese, ossia 18€ in caso di fatturazione bimestrale. Dal 2017 ad oggi la cifra da versare in un anno è rimasta la stessa.

Ricorda che per non pagare il Canone Rai non dovuto bisogna inviare l'autocertificazione di esonero o di non possesso all'Agenzia delle Entrate ogni anno. 

  • Non sei tenuto al pagamento dell'abbonamento Rai se NON hai un televisore. Ricorda che l'imposta, infatti, è legata al possesso di apparecchi per la trasmissione di radioaudizioni televisive. Sussistono però dei casi particolari in cui il pagamento del canone Rai NON è dovuto;
  • L'appartenenza alle categorie elencate di seguito esonera dal pagamento dell'abbonamento Rai:
  • 1. Gli over 75 con un reddito non superiore agli 8000€, nel 2018 la soglia è stata abbassata a 6.700€. Qui il modulo esenzione Canone Rai over 75;
  • 2. I militari delle Forze Armate italiane, limitatamente agli apparecchi siti in luoghi comuni per la visione collettiva (ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno). 
  • 3. I militari appartenenti alla Forze Nato, di cittadinanza straniera;
  • 4. Gli agenti diplomatici e consiglieri di quei Paesi che reciprocamente esonerano dal canone o da obblighi analoghi i loro colleghi italiani all'estero. Qui il modulo esonero Canone Rai per diplomatici e militari;
  • 5. I proprietari di imbarcazioni da diporto con a bordo il televisore, ma non coinvolte in attività commerciali;
  • 6. I rivenditori e i riparatori Tv che esercitano regolare attività.
  • Il pagamento dell'imposta sulla TV ha valenza solo sulla prima casa e non dovrà essere versato per tutti gli immobili posseduti. L'addebito viene effettuato in automatico sull'utenza elettrica della casa in cui il contribuente ha la residenza anagrafica. Dunque, il consiglio è quello di provvedere a comunicare al fornitore di energia eventuali cambi di residenza non ancora segnalati.

Una volta versato, il canone varrà per tutte le abitazioni possedute e per tutti i membri della famiglia. Ricordiamo che in nessun caso la richiesta di esenzione deve essere inviata al tuo fornitore, che non si occupa della gestione degli addebiti che rimangono a carico dell’Agenzia delle Entrate con la quale bisogna definire la propria posizione. 

In caso di mancato pagamento non viene sospesa l’erogazione della luce, ma il fornitore dovrà segnalare il mancato pagamento all’Agenzia delle Entrate che si attiverà per le operazioni di recupero dell’importo, fino a giungere alla cartella del mancato pagamento del canone RAI; sono previste inoltre sanzioni che vanno dai 200 ai 600 euro. 

Quindi il mancato pagamento del canone RAI non comporta il distacco della fornitura di energia elettrica, perché le azioni di recupero, con relativi sanzioni e interessi, saranno effettuate direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Tieni presente che, in caso di pagamento parziale delle bollette, l’importo versato coprirà in primo luogo i costi della fornitura energetica, salvo diversa indicazione scritta nella causale di pagamento.

Per ulteriori informazioni i riferimenti sono il sito www.canone.rai.it, il numero verde della RAI 800.93.83.62 e il sito dell’Agenzia delle Entrate.



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